La disciplina delle prove intermedie nel corso di laurea magistrale in Giurisprudenza è stata approvata Consiglio di Dipartimento del 20 novembre 2012 (con modifiche del 24 gennaio 2017).
Le prove intermedie, dirette a studenti frequentanti e non, sono previste per gli insegnamenti annuali, vale a dire distribuiti sui due semestri dell’anno accademico, fatta salva la libertà del docente di non effettuarle. I titolari degli insegnamenti interessati dovranno indicare la volontà di prevedere o meno tali prove nel testo del programma d’esame pubblicato ufficialmente nel sito del Dipartimento.
Le prove intermedie, se attivate, si possono sostenere durante qualsiasi appello d’esame (in base alla Delibera n. 9 del Consiglio di Dipartimento del 24 gennaio 2017) e, per gli studenti fuoricorso/lavoratori/genitori, anche nelle sessioni a loro riservate (aprile e novembre).
Come promemoria dell’avvenuto superamento della prova intermedia, se ne riporta una valutazione sul libretto cartaceo dello studente o su fogli dal valore puramente interno, copia dei quali sarà consegnata e conservata presso l’Unità Didattica, fino alla scadenza del termine di validità.
Tale valutazione viene espressa con un giudizio, in base alle seguenti fasce di corrispondenza con i voti in trentesimi:
- D = 18-21
- C = 22-24
- B = 25-27
- A = 28-30
La sua validità è per tre semestri consecutivi, fermo restando che lo studente può rinunciarvi in qualsiasi momento e sostenere l’esame della materia per intero in un’unica prova.
Per gli insegnamenti semestrali, resta facoltativa per il docente la possibilità di prevedere verifiche in itinere, rivolte solo ai frequentanti e distinte dalle prove intermedie effettive.