Disciplina delle prove intermedie nella Laurea Magistrale (approvata per la LM in Giurisprudenza dal CdD del 20.11.2012 e modificata dal CdD del 24.01.2017 – approvata per la LM in Diritto dell’innovazione per l’impresa e le istituzioni dal CdD del 9.09.2019)
Le prove intermedie, dirette a studenti frequentanti e non, sono previste per gli insegnamenti annuali, vale a dire spalmati nei due semestri dell’anno accademico, fatta salva la libertà del docente di non effettuarle. I titolari degli insegnamenti interessati dovranno indicare la volontà di prevedere o meno tali prove nel testo del “programma d’esame” pubblicato ufficialmente nel sito del Dipartimento.
Le prove intermedie, se attivate, si possono sostenere durante qualsiasi appello d’esame (Del. n. 9 CdD 24/01/2017) e, per gli studenti fuoricorso/lavoratori/genitori, anche nelle sessioni loro riservate (aprile e novembre).
Come promemoria dell’avvenuto superamento della prova intermedia, se ne riporta una valutazione sul libretto cartaceo dello studente e su fogli dal valore puramente interno (utilizzando, ad esempio, i modelli reperibili nel sito http://statini2.di.unipi.it/statini2/, alla voce “Fogli di registro”), copia dei quali saranno consegnati e conservati presso gli uffici dell’Unità didattica del Dipartimento, fino alla scadenza del termine di validità.
Tale valutazione viene espressa con un giudizio, in base alle seguenti fasce di corrispondenza con i voti in trentesimi: D = 18-21; C = 22-24; B = 25-27; A = 28-30. La sua validità è per tre semestri consecutivi, fermo restando che lo studente può rinunciarvi in qualsiasi momento e sostenere l’esame della materia per intero in un’unica prova.
Per gli insegnamenti semestrali, resta facoltativa per il docente la possibilità di prevedere verifiche in itinere, rivolte solo ai frequentanti e distinte dalle prove intermedie effettive.