Indice
- Principi generali
- Autonomia dipartimentale e sede
- Declaratoria dei settori scientifico-disciplinari e corsi afferenti al Dipartimento
- Personale docente e tecnico-amministrativo
- Spazi e attrezzature del Dipartimento
- Convocazione delle assemblee studentesche
- Organi del Dipartimento
- Il direttore e il vicedirettore del Dipartimento
- Elezione del direttore
- Il consiglio di Dipartimento
- Funzionamento del consiglio di Dipartimento
- La giunta del Dipartimento
- Elezioni dei componenti della giunta
- Funzionamento della giunta
- La commissione paritetica del Dipartimento
- Elezioni dei componenti della commissione paritetica
- Le commissioni permanenti del Dipartimento
- Sezioni
- Centri dipartimentali
- Laboratori
- Approvazione e modifiche del regolamento
- Disposizioni finali
Art. 1 — Principi generali
- Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Dipartimento di Giurisprudenza (di seguito “Dipartimento”), in conformità con quanto previsto dalla legislazione in vigore, dall’ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto di Ateneo (di seguito “Statuto”), dal Regolamento generale d’Ateneo e dagli altri Regolamenti d’Ateneo.
- Il Dipartimento è una struttura scientifica e didattica dell’Ateneo che promuove, coordina e gestisce:
- l’attività di ricerca nell’ambito delle scienze giuridiche, secondo la declaratoria di cui all’art. 3, co. 1;
- l’attività didattica nella formazione del giurista e nell’insegnamento delle materie giuridiche, con specifico riferimento ai corsi di studio, ai corsi di dottorato, ai corsi di specializzazione e ai corsi di master di cui all’art. 3, co. 2.
- Il Dipartimento garantisce lo svolgimento dell’attività di ricerca nel rispetto del principio di autonomia scientifica. A tal fine assicura un’equa distribuzione delle proprie risorse e favorisce l’accesso ai finanziamenti pubblici e privati.
- Il Dipartimento promuove, coordina e gestisce le attività didattiche di cui al co. 2, lett. b) del presente articolo mettendo a disposizione le risorse umane e materiali ad esso afferenti e prevedendo linee guida per la migliore organizzazione e distribuzione di tali risorse.
Art. 2 — Autonomia dipartimentale e sede
- Il Dipartimento ha autonomia amministrativa e gestionale e la esercita nelle forme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.
- Il Dipartimento ha sede legale presso Palazzo Ricci – 56126 Pisa e gestisce la sede di Piazza dei Cavalieri.
- Il Dipartimento ha un suo logo, riprodotto nell’allegato A. Eventuali modifiche dell’allegato non comportano modifiche al presente regolamento.
Art. 3 — Declaratoria dei settori scientifico-disciplinari e corsi afferenti al Dipartimento
- Il Dipartimento incardina i settori scientifico disciplinari indicati nella declaratoria di cui all’allegato B. Eventuali modifiche dell’allegato non comportano modifiche al presente regolamento.
- Al Dipartimento afferiscono i corsi di laurea, i corsi di laurea magistrale, i corsi di dottorato di ricerca, i corsi di specializzazione e i corsi di master di cui all’allegato C. L’elenco di cui all’Allegato C è automaticamente aggiornato in base alle decisioni del Consiglio di Dipartimento, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione relative alla loro istituzione o disattivazione.
- Il Dipartimento è sede amministrativa dei dottorati di ricerca, dei corsi di specializzazione e dei master universitari di cui al precedente comma.
Art. 4 — Personale docente e tecnico-amministrativo
- I professori e i ricercatori, che afferiscono ai settori scientifico-disciplinari di cui all’art. 3, co. 1, sono incardinati nel Dipartimento, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento generale d’Ateneo.
- Al Dipartimento è assegnato personale tecnico-amministrativo che concorre al compimento delle attività istituzionali dell’ente.
Art. 5 — Spazi e attrezzature del Dipartimento
- Il Dipartimento garantisce a tutto il personale docente e al personale tecnico-amministrativo afferente alla struttura l’utilizzo degli spazi e delle attrezzature in dotazione al Dipartimento a tutela di uno svolgimento dignitoso ed efficiente delle rispettive funzioni e competenze.
- Sono ammessi ad utilizzare gli spazi e le attrezzature in dotazione al Dipartimento, nel rispetto delle condizioni e dei limiti definiti dal Consiglio:
- i docenti a contratto e i collaboratori a contratto, nei limiti derivanti dall’oggetto del contratto;
- i docenti e i ricercatori ospiti del Dipartimento;
- gli iscritti ai dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento;
- gli iscritti ai master del Dipartimento;
- gli iscritti ai corsi di perfezionamento del Dipartimento;
- i titolari di assegni di studio e di ricerca presso il Dipartimento;
- gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento e i laureandi, anche di altri Dipartimenti, il cui relatore afferisca al Dipartimento;
- i collaboratori professionali con contratti a tempo determinato, nei limiti derivanti dall’oggetto del contratto;
- i cultori della materia e i collaboratori ai progetti di ricerca del Dipartimento, nei limiti derivanti dallo svolgimento dell’attività di ricerca.
- Il consiglio potrà altresì definire le condizioni per consentire l’accesso alle risorse, agli spazi e alle attrezzature del Dipartimento ad altri soggetti per motivate ragioni di studio o di ricerca.
Art. 6 — Convocazione delle assemblee studentesche
- Gli studenti hanno diritto di riunirsi, nei locali in cui si svolge l’attività didattica, nel rispetto delle modalità indicate nel presente articolo.
- Le riunioni sono indette con ordine del giorno su materie di interesse studentesco e relative alla formazione.
- Le assemblee che comportano la sospensione dell’attività didattica non possono essere più di due al mese e non possono eccedere le venti ore annue.
- Le richieste di sospensione dell’attività didattica devono pervenire al Direttore di Dipartimento con un preavviso di almeno quattro giorni lavorativi e devono essere formulate garantendo, nell’ambito del semestre, un’alternanza di giorni o di orari impegnati.
- Le richieste di sospensione dell’attività didattica possono essere:
- ordinarie: tali richieste possono essere presentate dai rappresentanti di ciascuna delle liste presenti in Consiglio. Ogni lista non potrà avanzare richieste per più di dieci ore annue e il totale delle richieste di tipo ordinario non potrà eccedere le quindici ore annue;
- straordinarie: tali richieste possono essere presentate o dalla totalità delle liste o attraverso la sottoscrizione effettuata da almeno cinquanta studenti non rappresentanti. Le richieste di tipo straordinario non possono eccedere il totale di cinque ore annue.
Art. 7 — Organi del Dipartimento
- Sono organi del Dipartimento:
- il direttore
- il consiglio
- la giunta
- la commissione paritetica docenti-studenti.
- Fanno altresì parte del Dipartimento gli altri organi istituiti ai sensi del presente Regolamento.
Art. 8 — Il direttore e il vicedirettore del Dipartimento
- Il direttore rappresenta il Dipartimento ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione, ai sensi dell’art. 24, co. 1 dello Statuto.
- Al direttore spettano le competenze indicate dalla legislazione vigente, dall’ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto (art. 24, co. 2, 3 e 8) e dai Regolamenti di Ateneo.
- Il direttore designa un vicedirettore scelto tra i professori a tempo pieno del Dipartimento. Il vicedirettore, nominato con decreto del rettore, sostituisce il direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza e dura in carica per la durata del mandato del direttore, salvo la previsione di un termine diverso. Il vicedirettore è revocato con decreto del rettore, su proposta del direttore.
- Il direttore può attribuire, nei limiti della normativa vigente e delle previsioni d’Ateneo, deleghe concernenti precisi ambiti, anche per l’intera durata del suo mandato, a professori e a ricercatori del Dipartimento.
Art. 9 — Elezione del direttore
- L’elezione del direttore è regolata dagli articoli 24, co. 4, 5 e 6, e 49, co. 3, dello Statuto.
- Per lo svolgimento dell’elezione, il decano nomina la commissione di seggio composta da tre membri: lo stesso decano o un suo delegato, con funzioni di presidente, un professore o un ricercatore, e il responsabile amministrativo, o un suo delegato, in funzione di segretario. Alla chiusura delle votazioni, il presidente del seggio redige il verbale ove sono riportati la data ed il luogo delle votazioni, l’elenco degli aventi diritto al voto, l’elenco dei votanti ed i voti riportati da ciascun candidato, il numero delle schede bianche e nulle. Il verbale è immediatamente trasmesso al rettore per i provvedimenti conseguenti.
- Il direttore è nominato con decreto del rettore, dura in carica quattro anni accademici e non è immediatamente rieleggibile.
- Trascorso un anno dall’inizio del mandato, il direttore può essere revocato ai sensi dell’art. 24, co. 7, dello Statuto.
Art. 10 — Il consiglio di Dipartimento
- Il consiglio è composto dai professori, dai ricercatori a tempo indeterminato e determinato afferenti al Dipartimento e dai rappresentanti delle varie componenti nella misura stabilita dall’art. 25, co. 4, dello Statuto, per una durata pari a quanto previsto dall’art. 25, co. 5, dello Statuto. Le elezioni dei rappresentanti delle componenti sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.
- Al consiglio partecipa con funzioni di segretario verbalizzante senza diritto di voto il responsabile amministrativo del Dipartimento.
- È facoltà del Direttore, anche su proposta di singoli membri del consiglio, invitare i professori emeriti a partecipare, senza diritto di voto, a sedute del consiglio.
- È inoltre facoltà del Direttore, anche su proposta di singoli membri del consiglio, invitare alle sedute, senza diritto di voto, soggetti esperti di particolari tematiche per relazionare su singoli argomenti iscritti all’ordine del giorno e di cui gli stessi risultano esperti. In ogni caso, essi si allontanano al momento della votazione.
- Il consiglio esercita tutte le competenze contemplate dall’art. 25, co. 2, dello Statuto, quelle demandate dalla legislazione in vigore, dall’ordinamento universitario nazionale e dalla normativa di Ateneo nonché quelle demandate dal presente Regolamento.
In particolare:
- definisce le linee guida per la promozione, per il coordinamento e per la migliore distribuzione delle risorse umane e materiali nello svolgimento delle attività didattiche dei corsi di laurea con particolare riguardo a quelli afferenti al Dipartimento;
- promuove e coordina attraverso linee guida le attività del dottorato di ricerca, dei corsi di specializzazione e dei master;
- opera una ricognizione delle esigenze maturate nella ricerca e nella didattica da sottoporre al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione in vista dell’individuazione del fabbisogno di docenti e di personale tecnico-amministrativo da inserire nel piano di programmazione triennale in base all’art. 22, co. 13, dello Statuto;
- ratifica i provvedimenti di urgenza promulgati dal Direttore;
- delega le competenze alla giunta ai sensi dell’art. 26, co. 2, dello Statuto.
Art. 11 — Funzionamento del consiglio di Dipartimento
- Il direttore, in qualità di Presidente, convoca e dirige le sedute del consiglio.
- La convocazione, contenente l’ordine del giorno, deve essere effettuata mediante invio, per iscritto o per via telematica, di comunicazione personale a tutti i membri del consiglio, spedita almeno cinque giorni prima dell’adunanza. Nell’ordine del giorno devono essere indicati separatamente gli argomenti per i quali il consiglio delibera in composizione ristretta e devono essere espressamente indicate le deliberazioni da assumere a maggioranza qualificata, ove prescritta. Con richiesta scritta di almeno un settimo dei membri del consiglio, arrotondato all’intero superiore, può essere proposto l’inserimento di un argomento nell’ordine del giorno che il direttore è tenuto ad inserire nel successivo consiglio di Dipartimento.
- Il consiglio è regolarmente costituito quando sono presenti la metà più uno degli aventi diritto, con arrotondamento per difetto. Nel computo del suddetto numero legale non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto o per via telematica la propria assenza. Ai fini della validità dell’adunanza deve comunque essere presente almeno un terzo degli aventi diritto. Nel computo del quorum si tiene conto dei professori e dei ricercatori in aspettativa, in alternanza o in congedo, soltanto se intervengono all’adunanza.
- Il numero legale viene accertato dal Direttore all’inizio della seduta, salva la richiesta di verifica avanzata da uno dei presenti.
- In apertura di seduta possono essere presentate, da parte del Presidente o di un consigliere presente, proposte di modifica dell’ordine di trattazione degli argomenti. Tali modifiche sono subordinate all’approvazione del consiglio.
- Salvo quanto diversamente disposto, le deliberazioni sono prese con voto palese a maggioranza dei presenti.
- Alla votazione per scrutinio segreto si procede nel caso in cui ciò sia prescritto dalle leggi o dai regolamenti o disposto da circolari ministeriali ovvero qualora venga deliberato dal consiglio.
- Nessuno può prendere parte al voto nelle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano il coniuge, i parenti o gli affini sino al 4° grado.
- I verbali devono essere approvati non oltre la seduta immediatamente successiva e devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.
- Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria del Dipartimento e, dopo la loro approvazione, sono resi disponibili sul sito del Dipartimento.
Art. 12 — La giunta del Dipartimento
- La giunta svolge le funzioni di cui all’art. 26, co. 1 e 2, dello Statuto. Alla giunta possono essere delegate tutte le funzioni non riservate al consiglio.
- La giunta è composta dal direttore, dal vicedirettore, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, da un rappresentante degli studenti, da un rappresentante dei dottorandi, specializzandi e assegnisti e da sei rappresentanti della componente docente, suddivisi in modo paritetico fra i professori ordinari, professori associati e ricercatori. Alle riunioni della giunta partecipa il responsabile amministrativo del Dipartimento, senza diritto di voto, con funzioni di segretario verbalizzante.
Art. 13 — Elezioni dei componenti della giunta
- L’elezione per la nomina della giunta è indetta dal direttore del Dipartimento entro un mese dalla sua nomina e il relativo provvedimento è comunicato agli aventi diritto almeno sette giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle elezioni.
- Per il personale docente, l’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i docenti costituiti in un unico collegio. Per il personale tecnico amministrativo, l’elettorato attivo spetta a tutto il personale in servizio, mentre quello passivo è limitato ai rappresentanti eletti nel consiglio. Per i dottorandi, per gli specializzandi e per gli assegnisti, l’elettorato attivo spetta, rispettivamente, ai dottorandi e specializzandi iscritti a corsi afferenti al dipartimento nonché agli assegnisti che svolgono attività presso il dipartimento stesso, mentre quello passivo è limitato ai rappresentanti eletti nel consiglio. Per gli studenti, l’elettorato attivo e passivo è limitato ai rappresentanti eletti nel consiglio di Dipartimento.
- L’elezione dei membri della giunta avviene a scrutinio segreto. Per tutti i collegi la votazione è valida se vi ha partecipato il trenta per cento degli aventi diritto al voto. Se il quorum non è raggiunto, le votazioni sono ripetute limitatamente al collegio interessato entro un termine fissato nel provvedimento d’indizione. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.
- Per ogni componente sono eletti coloro che hanno ricevuto più preferenze. In caso di parità di voti, per i docenti e per il personale tecnico amministrativo, prevale colui che ha la maggiore anzianità di servizio presso l’Università di Pisa e, a parità anche di anzianità di servizio, il più giovane d’età. In caso di parità di voti, per le altre categorie, prevale colui che risulta iscritto da minor tempo al rispettivo corso ovvero colui che è titolare dell’assegno da minor tempo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età.
- Qualora un membro della giunta cessi per qualsiasi motivo dalla carica, verrà sostituito dal primo dei non eletti della graduatoria del relativo collegio; in mancanza, verranno effettuate votazioni suppletive relative a quelle categorie con lo stesso collegio.
- La commissione di seggio è composta dal direttore, o da un suo delegato, che lo presiede, dal responsabile amministrativo del Dipartimento, o da un suo delegato, con la funzione di segretario, e da un membro designato dal direttore.
- Alla chiusura delle votazioni, il presidente del seggio redige un verbale ove sono riportati la data ed il luogo delle votazioni, l’elenco degli aventi diritto al voto, l’elenco dei votanti ed i voti riportati da ciascun candidato, il numero delle schede bianche e nulle. Il verbale è immediatamente trasmesso al direttore per i provvedimenti conseguenti.
Art. 14 — Funzionamento della giunta
- La giunta è presieduta dal direttore o, in caso di assenza o di impedimento, dal vicedirettore.
- La giunta è regolarmente costituita quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti, non computandosi coloro che hanno giustificato per iscritto o per via telematica la propria assenza. Il numero legale richiesto ai fini della validità della seduta non può comunque scendere al di sotto di un terzo degli aventi diritto.
- Le riunioni della giunta sono convocate dal direttore mediante comunicazione personale per iscritto o per via telematica almeno tre giorni prima della riunione.
- La giunta delibera su materie delegate dal consiglio ai sensi dell’art. 26 dello statuto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Le delibere adottate vengono inserite in un ordine numerico progressivo separato, in aggiunta alle delibere del consiglio di Dipartimento ed ai provvedimenti di urgenza adottati dal direttore e ratificati.
- Il verbale delle delibere della giunta assume il regime di pubblicità proprio delle delibere del consiglio di Dipartimento e deve essere comunicato per iscritto o per via telematica a tutti i membri del consiglio.
Art. 15 — La commissione paritetica del Dipartimento
- I compiti e la composizione della commissione paritetica del Dipartimento sono disciplinati dall’articolo 27 dello Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo.
- La commissione paritetica dura in carica due anni accademici.
- Ai fini di una maggiore efficienza e di un miglior coordinamento nello svolgimento delle rispettive competenze, la commissione paritetica del Dipartimento può riunirsi congiuntamente con la commissione paritetica di un corso di laurea afferente al Dipartimento.
Art. 16 — Elezioni dei componenti della commissione paritetica
- L’elezione è indetta dal direttore con provvedimento comunicato agli aventi diritto almeno sette giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle elezioni.
- Per la componente docente, l’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i docenti. L’elezione avviene a scrutinio segreto. Potranno essere espresse un numero di preferenze pari ad un terzo del numero dei componenti eleggibili, arrotondato all’intero superiore. La votazione è valida se vi ha partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto al voto. Se il quorum non è raggiunto, le votazioni sono ripetute entro un termine fissato nel provvedimento d’indizione. Sono eletti coloro che hanno ricevuto più preferenze. In caso di parità di voti prevale colui che ha la maggiore anzianità di servizio presso l’Università di Pisa e, a parità anche di anzianità di servizio, il più giovane d’età. Qualora un membro cessi per qualsiasi motivo dalla carica, verrà sostituito dal primo dei non eletti della graduatoria; in mancanza, verranno effettuate votazioni componente dura fino alla conclusione del mandato interrotto.
- Per gli studenti, l’elettorato attivo e passivo è limitato ai rappresentanti eletti nel consiglio. L’elezione della componente studentesca avviene sulla base delle liste tra loro concorrenti nell’elezione dei rappresentanti in consiglio di Dipartimento, limitatamente ai rappresentanti eletti in consiglio. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista e un numero di preferenze pari ad un terzo del numero dei componenti eleggibili, arrotondato all’intero superiore. La votazione è valida se ha partecipato il dieci per cento degli aventi diritto al voto.
- In caso di rinuncia alla nomina, di dimissioni dalla carica, di trasferimento in altra struttura o ad altro ateneo, per rinuncia agli studi, o per qualsiasi altra causa di decadenza, la carica è attribuita al candidato che nella medesima lista segue in graduatoria l’ultimo eletto; in mancanza di quest’ultimo, il seggio è attribuito ad una delle altre liste secondo l’ordine dei quozienti, così come stabilito per le elezioni delle rappresentanze studentesche nel consiglio di Dipartimento. Il mandato del nuovo rappresentante dura fino alla conclusione del mandato interrotto.
- La commissione di seggio è composta dal direttore del Dipartimento, o da un suo delegato, che lo presiede, dal responsabile amministrativo del Dipartimento, o da un suo delegato, in funzione di segretario, e da un membro designato dal direttore.
- Alla chiusura delle votazioni, il presidente del seggio redige un verbale ove sono riportati la data ed il luogo delle votazioni, l’elenco degli aventi diritto al voto, l’elenco dei votanti ed i voti riportati da ciascun candidato, il numero delle schede bianche e nulle. Il verbale è immediatamente trasmesso al direttore per i provvedimenti conseguenti.
Art. 17 — Le commissioni permanenti del Dipartimento
- Il consiglio può istituire commissioni consultive permanenti, stabilendone composizione, funzioni e modalità di designazione dei componenti.
- La composizione di tali commissioni va rinnovata ogni due anni. I membri delle commissioni non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi.
Art. 18 — Sezioni
- Ai soli fini della ricerca scientifica, su proposta di almeno dieci docenti interessati e con l’approvazione a maggioranza degli aventi diritto, il consiglio di Dipartimento può attivare sezioni a carattere temporaneo, senza alcuna rappresentatività esterna, purché ad essa afferiscano in via esclusiva almeno dieci docenti.
- La delibera del consiglio di Dipartimento stabilisce i limiti, le condizioni e le specifiche finalità e competenze della Sezione.
- Alla sezione non possono essere attribuite risorse logistiche e di personale tecnico amministrativo né funzioni inerenti alla programmazione del personale docente o altre funzioni che lo statuto attribuisce agli altri organi del Dipartimento.
Art. 19 — Centri dipartimentali
- Con delibera a maggioranza degli aventi diritto, il consiglio di Dipartimento può istituire strutture interne temporanee, preferibilmente multidisciplinari, dette centri, finalizzate a promuovere e a coordinare specifiche attività di ricerca e di formazione e a dare a tali attività un’adeguata visibilità esterna.
- Il consiglio di Dipartimento disciplina la formazione e il funzionamento con apposito regolamento.
Art. 20 — Laboratori
- Con delibera a maggioranza degli aventi diritto del consiglio di Dipartimento, possono essere istituite strutture interne, detti laboratori, con lo scopo di conferire adeguata visibilità esterna a ciascuna delle tipologie di attività di ricerca svolte nel Dipartimento.
- Il consiglio di Dipartimento disciplina la formazione e il funzionamento dei laboratori con apposito regolamento.
Art. 21 — Approvazione e modifiche del regolamento
- Il presente regolamento è approvato ed emanato ai sensi di quanto previsto all’articolo 46 dello Statuto e del Regolamento generale di Ateneo. Il regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito di ateneo.
- Le proposte di modifica al presente regolamento dovranno essere presentate da un minimo di un quinto dei membri del Consiglio di Dipartimento ed approvate ed emanate con la stessa procedura di cui al comma precedente.
Art. 22 — Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme dello Statuto e del Regolamento generale di Ateneo.